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Onere della prova in materia di responsabilità medica.

2019-04-15 00:00

Avv. Giuseppe Di Matteo

RESPONSABILITA' MEDICA,

Onere della prova in materia di responsabilità medica.

il paziente deve provare l’esistenza del rapporto “contrattuale” con la struttura sanitaria, l’aggravamento della malattia o la sua “nascita”, e il nesso di ...

Quando si parla di responsabilità medica bisogna operare una fondamentale distinzione sulla natura giuridica della responsabilità civile della struttura sanitaria in cui opera il medico che è di natura contrattuale e quella dell’esercente la professione sanitaria che è di natura extracontrattuale.

La diversa natura giuridica tra le due tipologie di responsabilità comporta una disciplina differente in tema di prescrizione: la prima ha natura decennale, la seconda quinquennale. Il tema dell’onere della prova è di rilevante importanza e, proprio per questo, è stato oggetto di diversi interventi della Corte di Cassazione che testimonia come il dibattito sul punto è ancora ben lontano dall'esaurirsi.

Invero, però, possiamo individuare alcuni principi fermi; il paziente che lamenta un danno per “errato intervento medico per negligenza, imperizia, imprudenza”, con un comportamento commissivo del sanitario, e agisce per il risarcimento danni nei confronti della struttura sanitaria è onerato sia di allegare l’inadempimento contrattuale della struttura e per essa del medico e sia di provare il nesso di causalità tra la condotta ed il danno subito;

In pratica, il paziente deve provare l’esistenza del rapporto “contrattuale” con la struttura sanitaria, l’aggravamento della malattia o la sua “nascita”, e il nesso di causalità tra la patologia aggravata o insorta e il comportamento tenuto dal medico.

Il nesso di causalità in materia di responsabilità medica è stato chiarito dalle Sezioni Unite nel famoso arresto contenuto nella sentenza 576/2008 dove si enuncia chiaramente la differenza tra la responsabilità penale e quella civile: “… in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre nel secondo (quella civile) vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standard delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale”. In materia civile vige quindi il c.d. “giudizio contro fattuale” : bisogna cioè accertare se un comportamento diverso e comunque dovuto sarebbe bastato ad evitare il danno.

La problematica del nesso di causalità è stata nuovamente affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8461 del 27 marzo 2019 in un caso che presenta alcune altre peculiarità meritevoli di interesse che non verranno analizzate in questo articolo.

Infine, si ricorda che anche la struttura sanitaria e il medico sono onerati di provare non solo di aver agito diligentemente, ma anche che il danno sia stato prodotto da un evento imprevisto ed imprevedibile.