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Investimenti: obblighi informativi anche al cliente con elevata propensione al rischio!

2020-04-08 00:00

Avv. Giuseppe Di Matteo

BANCA E FINANZA, avvocato, cassazione, responsabilità, danno, propensione, rischio, banca, investimenti, obbligazioni, informativa, trasparenza, consumatori, risparmiatori,

Investimenti: obblighi informativi anche al cliente con elevata propensione al rischio!

L'intermediario deve chiedere all'investitore notizie sulla sua esperienza in materia di investimenti, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi obiettivi, ...

L'intermediario deve chiedere all'investitore notizie sulla sua esperienza in materia di investimenti, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi obiettivi, nonché sulla sua propensione al rischio.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza 11 giugno 2019, n. 15708 (scarica il testo integrale).

Sommario

I fatti

La Corte d'appello accoglieva l'impugnazione della banca avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale, il quale aveva accolto la domanda del cliente volta a far dichiarare la nullità dei contratti di negoziazione di titoli da lui stipulati in assenza dei presupposti di legge. La Corte di appello affermava che la banca aveva adempiuto agli obblighi informativi nei suoi confronti. Il cliente ricorreva in Cassazione.

La decisione

Ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), del Regolamento Consob 11522/1998, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.

La Cassazione ribadisce i riparti di onere probatorio: mentre grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 d.lgs n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, grava, invece, sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato (Cass. Civ. Sez. 1 28/02/2018 n. 4727).

Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi è tutt’altro che ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Cass. Sez. 1 28/02/2018 n. 4727).

Si tratta di una appendice non breve di pluralità di obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile "ratione temporis") e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, che devono convergere verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule").

Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti:

1.       la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;

2.       la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente";

3.       il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio;

4.       eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market");

5.       l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente (Cass. Civ. Sez. 1, 26/01/2016 n. 1376).