La regola dell'affido condiviso dei figli, largamente applicata nei Tribunali italiani, può essere derogata laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nell'ipotesi in cui il genitore non affidatario si renda totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, giacchè ciò è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore che non coabiti con i figli. Così il tribunale di Milano con la sentenza n. 2992/2023 disponendo l'affido super-esclusivo del figlio alla madre, ritenendola la soluzione più idonea a tutelare il benessere morale e materiale della prole.
Vista la situazione assolutamente instabile del padre e la necessità di adottare con tempestività le decisioni per la vita delle figlie - afferma infatti il giudice - e considerato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dalla Legge, è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, in quanto ciò è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore che non coabiti stabilmente con il figlio (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08), deve ritenersi che l'affidamento monogenitoriale alla ricorrente, nella forma dell'affidamento super-esclusivo, sia la soluzione idonea a tutelare il benessere morale e materiale della prole.
Questo orientamento, giusto o sbagliato che sia, rischia di portare ulteriore squilibrio in quelle famiglie in cui il padre (perchè del padre si tratta nella stragrande maggioranza dei casi) non sia oggettivamente in grado di contribuire al mantenimento dei figli per problemi economici indipendenti dalla propria volontà.
Speriamo in un'applicazione illuminata di un principio (di per sé corretto), che tenga conto delle varie situazioni concrete nella loro globalità e complessità.