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CENTRALE RISCHI: IL PUNTO SULLA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA

2018-12-18 00:00

Avv. Giuseppe Di Matteo

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CENTRALE RISCHI: IL PUNTO SULLA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA

Si evidenzia una recente sentenza della Cassazione del 29 gennaio 2015, n. 1725 (scarica sentenza), che ha fatto il punto sulla segnalazione a 'soffer

Si evidenzia una recente sentenza della Cassazione del 29 gennaio 2015, n. 1725 (scarica sentenza), che ha fatto il punto sulla segnalazione a 'sofferenza' in Centrale dei rischi, tematica spesso oggetto di contenzioso banca/clienti.

Secondo la Cassazione, è estraneo alla nozione di "sofferenza" l'inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, non accompagnato, cioè, da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni. L'appostazione a sofferenza non richiede, però, una previsione di perdita del credito, e dunque ben può sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, margini di rientro (magari attraverso mezzi non del tutto "normali", ovvero secondo una linea prospettica del futuro passaggio a pagamenti "irregolari"): ciò che conta, in sostanza, è la chiara e documentabile emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza.

Va dunque ribadito, in conformità a quanto già ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, che ai fini della segnalazione è sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave ( e non transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito (cfr. Cass. n. 21428/2007, Cass. n. 7958/2009, Cass. n. 23083/2013).

La nozione di 'sofferenza' delineata dalle Istruzioni della Banca d'Italia - da considerarsi autonoma rispetto a quella di cui all'art. 5 della I. fall. - non è riconducibile a parametri economici predefiniti, univocamente valevoli per ogni fattispecie ed è dunque inevitabile che, in materia, sia dato agli intermediari creditizi un certo margine di discrezionalità che, tuttavia, non può sconfinare nell'arbitrio, dovendo comunque la valutazione essere fondata su dati oggettivi dai quali sia evincibile la concreta sussistenza del rischio segnalato.