Nella prassi giudiziale, non è infrequente che oggetto del contenzioso sia un contratto bancario non sottoscritto da uno dei contraenti (spesso la banca). Le soluzioni al riguardo messe a punto dalla giurisprudenza, anche di legittimità, sono sintetizzabili come segue.
A) sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta (Cass. 4564/2012; Cass. 11409/2006), sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr. Cass. 3338/1969; Cass. 2952/1979; Cass. 469/1983; Cass. 5868/1994; Cass. 2826/2000; Cass. 9543/2002; Cass. 22223/2006);
B) la banca non può disconoscere il valore vincolante del contratto da essa (unilateralmente) predisposto, anche in mancanza di una valida sottoscrizione riferibile alla banca, allorché sia chiara la volontà delle parti di avvalersi del contratto, come quando, ad esempio, sia stata data, magari per anni, regolare esecuzione al contratto, senza alcuna contestazione (ex multis Cass. 4564/2012);
C) in caso di produzione in giudizio del contratto da parte di chi non l'ha sottoscritto gli effetti dello stesso decorrono non dalla produzione in giudizio ma ex tunc, cioè all'epoca in cui il documento prodotto venne sottoscritto (Cass. 2707/1982; Cass. 2826/2000; Cass. 4905/1998; Cass. 1414/1999).