Nel corso di una separazione giudiziale, il marito chiede l’addebito alla moglie per la violazione dell’obbligo di fedeltà, avendo ella abbandonato la casa familiare e intrapreso una convivenza more uxorio. La donna si difende, sostenendo che il tradimento non abbia avuto incidenza causale sulla separazione, atteso che il matrimonio era crisi da anni e, in particolare, da quando il marito aveva avuto un incidente che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle.
La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza del 18 dicembre 2023, n. 35296, ricorda i principi della giurisprudenza in relazione alla ripartizione dell’onere della prova. La parte che chieda l'addebito della separazione all’altro coniuge, ad esempio, per inosservanza dell’obbligo di fedeltà, ha l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invece, l’altro coniuge (nel nostro caso, la moglie) che eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, ossia l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’accertata infedeltà. Nella fattispecie in esame, dalle conversazioni Whatsapp tra i coniugi è emerso che tra i due fosse ancora viva l’affectio coniugalis, anche dopo l’incidente del marito, e la moglie non ha allegato fatti idonei ad escludere l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione accertata e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, viene confermata la decisione gravata con cui i giudici di merito hanno addebitato la separazione alla moglie, ritenendo il di lei tradimento come fattore scatenante dell’intollerabilità della convivenza e della conseguente separazione.