Ancora dal sud un'applicazione fedele della legge sull'affidamento condiviso. Il tribunale di Palmi opta in sede giudiziale per un affidamento paritetico quale scelta prioritaria in nome dell'interesse dei figli.
Dopo le linee guida del tribunale di Brindisi (3 marzo 2017; elaborate da un gruppo di lavoro che contava al suo interno la D.ssa Fiorella Palazzo, presidente della locale sezione civile, e l'avv. Mariella Fanuli, del Foro di Brindisi) che hanno espresso un orientamento applicativo che si proponeva come fedele alla ratio legis della riforma del 2006; dopo una sentenza del tribunale di Lecce (16 maggio 2017, estensore D.ssa Piera Portaluri) che omologava un affidamento perfettamente ricalcato sulle suddette linee-guida; dopo il decreto n. 996/2017 (29.06.2017, pres. est. Dr. Giorgio Jachia), che in dottrina ha sconfessato l'intero impianto interpretativo prevalente; dopo il decreto del Tribunale di Catanzaro del 28 febbraio 2019 (est. D.ssa Emanuela Romano), che con una accuratissima motivazione e al termine di un rigoroso ragionamento ha respinto una richiesta di affidamento condiviso sbilanciato, optando per una presenza paritaria dei genitori; giunge in questi giorni una ordinanza del TO di Palmi (22 febbraio 2021, est. D.ssa Anna Maria Nesci) che, ancora una volta con decisione "trattata" (ossia ampiamente motivata), conclude disponendo un affidamento con frequentazione perfettamente paritetica e, per il mantenimento, rispetto al padre, che sia diretto "per le esigenze di vitto e alloggio quando il minore sarà con lui, mediante versamento dell'importo di euro 125,00 secondo le modalità già concordate in sede di separazione, oltre che al pagamento del 50% delle spese straordinarie".
I passaggi salienti della motivazione
Questi i capi saldi argomentativi della sentenza.
"- al fine di garantire che il rapporto del minore con ciascun genitore sia effettivamente "equilibrato e continuativo" ed assicurare al figlio la possibilità di ricevere da ognuno dei due "cura, educazione, istruzione e assistenza morale" (sul punto, ancora, art. 337 ter c.c.), occorre immaginare che il minore possa avere lo stesso apporto - in termini di affettività, di tempi, di presenza, di condivisione, di vissuto quotidiano, di acquisizione di consuetudini di vita etc. - da ciascun genitore;
- l'effettività del disposto normativo di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c. ben si garantisce attuando una suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
- il ricorso a modelli improntati sulla collocazione del minore presso uno dei due genitori e l'attribuzione all'altro genitore di possibilità di visita a fine settimana alternati oltre che per qualche ora un paio di volte a settimana, conduce di contro, con ogni evidenza, a creare un rapporto sbilanciato tra le due figure genitoriali ed il figlio, non solo in termini di minore apporto (affettivo, educativo, temporale etc.) che viene garantito al figlio da parte del genitore non collocatario, ma altresì in termini di significativo aggravio della condizione del genitore collocatario, di fatto responsabile della maggior parte della gestione quotidiana del minore e quindi più significativamente inciso nella possibilità di condurre scelte quotidiane (in termini di lavoro, di svago, di vita privata) non fortemente condizionate dalla necessità di provvedere costantemente al figlio".
La sentenza in esame è particolarmente significativa, perchè è arrivata in un procedimento di tipo giudiziale, e lascia pensare e sperare che la feconda regione Calabria stia maturando una svolta che nell'ambito del diritto di famiglia potrà definirsi storica; se riuscirà a confermarsi e completarsi.
Fonte: Il Sud congeda il genitore collocatario? https://www.studiocataldi.it/articoli/41220-il-sud-congeda-il-genitore-collocatario.asp#ixzz6nPYeB05l
(www.StudioCataldi.it)