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Figli di due padri all'estero: no alla trascrizione in Italia

2019-06-17 00:00

Avv. Giuseppe Di Matteo

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Figli di due padri all'estero: no alla trascrizione in Italia

non può essere trascritto nei registri dello Stato civile italiano il provvedimento reso da un giudice estero, col quale è stato accertato il rapporto...

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 8 maggio 2019 n. 12193, hanno affermato il principio secondo cui non può essere trascritto nei registri dello Stato civile italiano il provvedimento reso da un giudice estero, col quale è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore, nato all'estero attraverso la maternità surrogata, e un soggetto che, rispetto al medesimo, non vanta alcun rapporto biologico.

La vicenda. Il massimo consesso civile, risolvendo il quesito posto dalla Prima Sezione della Corte con l'ordinanza interlocutoria n. 4382 del 22 febbraio 2018, ha respinto l'istanza volta al riconoscimento dell'efficacia del provvedimento straniero, riguardante due bambini concepiti da uno dei membri di una coppia omosessuale mediante ricorso alla procreazione medicalmente assistita.

Il ruolo della donna. Nella vicenda hanno cooperato anche due donne:

·         una aveva messo a disposizione gli ovociti,

·         l'altra aveva portato avanti la gestazione.

Il principio di ordine pubblico. Secondo il supremo consesso di legittimità, il riconoscimento del rapporto di filiazione con l'altro componente della coppia omosessuale collide col divieto della surrogazione della maternità (ex articolo 12, comma VI, Legge n. 40 del 2004), individuando in norma siffatta un principio di ordine pubblico che tutela due valori distinti:

·         la dignità della gestante,

·         l’istituto giuridico dell’adozione.

La valutazione di compatibilità con l’ordine pubblico. Altresì, è stato posto in rilievo che la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta per il riconoscimento ad opera della Legge n. 218 del 1995, deve valutarsi alla stregua del modo con cui principi siffatti hanno trovato attuazione:

·         nell’ordinamento interno,

·         nell’ermeneutica giurisprudenziale.

L’adozione in casi particolari. In conclusione, è stato precisato che i valori tutelati dal divieto in questione, e ritenuti dallo stesso legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di dare rilievo al rapporto genitoriale, ricorrendo, tuttavia, ad ulteriori strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, quale ad esempio l'adozione in casi particolari (articolo 44, comma I, lettera d), Legge n. 184 del 1983).