Il quarto comma dell'art. 119 del testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il "diritto di ottenere, a proprie spese, entro un conguo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni", è espressione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).
La pretesa, tutelabile in via giurisdizionale, di ottenere la documentazione bancaria si configura, infatti, quale diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto; esso nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge ex art. 1374 c.c. (Cass. 12093/2001).
Riguardo al diritto dei soggetti suindicati di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato (nel rispetto del limite decennale fissato dalla norma), la Cassazione ha chiarito che, proprio in virtù del richiamato dovere di buona fede e solidarietà, "non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte” (Cass. 11004/2006; Cass. 4598/1997).